DIDÁCTICA

Corso Integrativo L-19 Prima Infanzia

Il CORSO INTEGRATIVO L-19 PRIMA INFANZIA è rivolto a coloro che abbiano conseguito o stiano conseguendo una laurea triennale in SCIENZE DELLA EDUCAZIONE E FORMAZIONE L-19, ma, in virtù dell'attuale normativa, necessitano di una “integrazione” per poter esercitare la professione di EDUCATORE dei servizi educativi dell’infanzia.

In particolare, l’art. 4 del decreto legislativo n. 65/2017 prevede che, ai fini dell’accesso alla professione di educatore per l’infanzia, sia necessario il conseguimento della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università.

Pertanto, come previsto dal Decreto Ministeriale 9 Maggio 2018, n. 378, allegato B, che stabilisce i requisiti minimi in termini di 55 CFU e che qualificano la laurea nella classe L-19 come indirizzo specifico per Educatori dei Servizi educativi per l’infanzia, l’Università ha predisposto un corso integrativo che soddisfa appieno i requisiti previsti dal citato decreto.



SETTORE INSEGNAMENTO CFU
M-PED/02 Storia della pedagogia 10
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 5
M-PED/04 Imparare a imparare nella prima infanzia. L'apprendimento da 0 a 3 anni 5
M-PSI/01 Linguaggi espressivi nei processi di apprendimento e crescita personale 5
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 5
SPS/07 SOCIOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 5
M-PSI/08 INTERVENTI PSICOLOGICI PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE 8
M-PED/03 LABORATORIO SU PEDAGOGIA DEL NIDO E DE SERVIZI PER L’INFANZIA 3
M-PSI/04 LABORATORIO SU METODI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO INFANTILE 4
TIROCINIO DIRETTO 6
TIROCINIO INDIRETTO 4


INFO E COSTI

Durata e Struttura


Il Corso della durata di 1 anno prevede, oltre agli insegnamenti specifici degli ambiti disciplinari richiesti ed i necessari contenuti afferenti alla prima infanzia, anche i tirocini (diretto ed indiretto) così come previsto dal citato allegato B del Decreto di cui sopra.

Alla fine del corso l’Università rilascerà un attestato con dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento.