ATENEO

Regolamento cultori della materia

Art. 1 – Funzioni

  1. I cultori della materia collaborano con i docenti:

    1. per lo svolgimento di attività seminariali e di esercitazione;
    2. per lo svolgimento degli esami di profitto come membri valutatori;
    3. per lo svolgimento degli esami di profitto come membri non valutatori, con funzioni di segretario verbalizzante.

  2. Non è consentito ai cultori l’espletamento di funzioni diverse da quelle previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, fatte salve attività didattiche autorizzate preventivamente in via eccezionale dalla Direzione Didattica.
  3. Le funzioni di cultore della materia vengono svolte su base volontaria, per soddisfare interessi culturali e scientifici, nonché per il proseguimento dell’attività di ricerca.
  4. Non danno pertanto diritto ad alcun compenso, eccezion fatta per il rimborso spese, laddove previsto e per un gettone di presenza.
  5. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma primo devono essere svolte nell’ambito di insegnamenti afferenti a un macrosettore concorsuale compatibile con il curriculum didattico e professionale del cultore.
  6. Il possesso dell’idoneità alla funzione non comporta alcun diritto circa il conseguimento della nomina a cultore.
  7. L’idoneità non dà diritto a partecipare alle sessioni d’esame o alle attività didattiche, in quanto l’ammissione allo svolgimento di dette attività, stante l’esclusiva responsabilità posta dalla normativa vigente in capo al titolare dell’insegnamento, è rimessa alla libera valutazione di quest’ultimo.
  8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma settimo, con esclusivo riferimento alle funzioni di cui alla lettera c. del precedente comma primo, l’ammissione allo svolgimento delle attività può essere disposta dalla Direzione Didattica d’Ateneo.

Art. 2 - Procedura di selezione e nomina 

  1. Gli aspiranti cultori hanno la possibilità di presentare la domanda di selezione in qualsiasi momento dell’anno.
  2. La domanda viene presentata in via esclusivamente telematica, mediante la procedura informatica specificata nel bando.
  3. Nella domanda il candidato dovrà indicare la facoltà di riferimento e allegare in formato elettronico:

    1. il proprio curriculum, datato e sottoscritto, comprensivo dell’indicazione di tutti i propri dati anagrafici, indicando l’indirizzo mail cui intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura di selezione;
    2. copia di un documento in corso di validità datato e firmato;
    3. copia del codice fiscale;
    4. copia dei titoli a supporto della sua candidatura.

  4. La mancata presentazione degli elementi richiesti alla lettera a) e b) comporta l’inammissibilità della domanda.
  5. Le domande presentate saranno valutate da una commissione composta dai Coordinatori dei Corsi di studio.
  6. Il candidato ritenuto idoneo dalla Commissione, a seguito delle valutazioni in termini di disponibilità del singolo Corso di Laurea/Insegnamento allo svolgimento del ruolo, potrà ricevere l’incarico mediante chiamata diretta da parte del Coordinatore del Corso, da altro membro della Commissione o dalla Direzione Didattica d’Ateneo.
  7. A seguito della chiamata diretta, il Cultore è tenuto alternativamente:

    1. se non dipendente pubblico, a depositare una propria dichiarazione con la quale il medesimo:

      1. attesti di non essere un dipendente pubblico o comunque di non essere assunto presso un ente pubblico;
      2. in ogni caso il Cultore s’impegna a informare tempestivamente l’Università qualora assuma il ruolo di dipendente pubblico;

    2. se dipendente pubblico, a depositare copia di apposita e specifica autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 e/o dell’art. 6 della legge 140/97 apposita e specifica.

  8. Il candidato che abbia soddisfatto quanto richiesto dal comma precedente, verrà inserito tra gli idonei alla funzione.
  9. In base alle concrete esigenze didattiche, il singolo docente, il Coordinatore del Corso di Studi o la Direzione Didattica d’Ateneo individua tra gli idonei il profilo adeguato in base alle disponibilità temporali e, privilegiando la vicinanza alla sede presso la quale il cultore eserciterà le funzioni di cui all’articolo 1, ne richiede la nomina.
  10. La comunicazione di cui alla lettera b) del precedente comma 7 ha valore per i 12 mesi successivi alla ricezione e pertanto la medesima dovrà essere ripresentata ogni 12 mesi.
  11. Ai sensi e ai fini del comma quinto dell’art. 1, il cultore della materia potrà essere nominato anche per più insegnamenti, ma comunque appartenenti ad un’unica area a cui afferiscono gli insegnamenti stessi.

Art. 3 – Titoli di idoneità alla funzione 

  1. Consegue l’idoneità alla funzione:

    1. il candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca in un settore concorsuale coerente con gli insegnamenti previsti nella Facoltà indicata dal candidato nella domanda;
    2. il candidato che sia stato titolare esclusivo di un insegnamento presso un corso di laurea per almeno un intero anno accademico e con riferimento a un settore concorsuale attinente alla Facoltà indicata dal candidato nella domanda;
    3. il candidato che risulti in possesso di ambedue i seguenti titoli riferibili alla Facoltà indicata nella propria domanda:

      1. possesso del titolo di laurea (vecchio ordinamento), specialistica, magistrale o quinquennale, anche a ciclo unico (nuovo ordinamento), conseguito di norma da almeno due anni;
      2. possesso di una significativa competenza post universitaria comprovata da pubblicazioni scientifiche e/o attività professionale debitamente documentata.

  2. La singola commissione, esclusivamente con riferimento al requisito descritto dalla precedente lettera c), può deliberare di definire un voto minimo di laurea.

Art. 4 – Decadenza dalla qualifica di cultore 

  1. La qualifica di cultore della materia decade al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

    1. quando il cultore non abbia partecipato almeno ad una sessione d’esame per un periodo pari o superiore a 12 mesi consecutivi;
    2. quando il cultore risulti oggetto di un provvedimento disciplinare;
    3. quando il cultore abbia fatto uso della qualifica al di fuori di quanto previsto dal comma primo dell’art. 5;
    4. quando, anche in assenza di un provvedimento disciplinare, la commissione di cui al comma quinto dell’art. 2 deliberi motivatamente l’inidoneità alla prosecuzione nella funzione; in tal caso è facoltà del cultore presentare istanza di riesame al Rettore entro 60 giorni;
    5. quando il cultore non abbia prodotto le comunicazioni e le prescritte autorizzazioni di cui ai commi 7 e 10 dell’articolo 2;
    6. quando il cultore invia richiesta di rinuncia alla qualifica.

Art. 5 – Vincoli ed uso della qualifica 

  1. Il cultore della materia può fare uso della qualifica soltanto successivamente all’incarico ricevuto mediante chiamata diretta e fino al verificarsi di una causa di decadenza e con l’indicazione del settore scientifico disciplinare per il quale è stata conferita.

Art. 6 – Rimborsi spese 

  1. Per l’attività effettivamente svolta (partecipazione alle sessioni d’esame e/o attività seminariale) presso le sedi di Novedrate e Roma, il cultore può richiedere un rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate fino a un massimo di 40 € per ciascun giorno di effettivo svolgimento dell’attività e solo qualora risieda a più di 20 km dalla sede.
  2. Per l’attività svolta presso le altre sedi la richiesta è subordinata all’approvazione scritta della Direzione Didattica d’Ateneo.
  3. La richiesta del rimborso deve essere presentata a cura del cultore presso gli uffici della sede dove si è svolto l’esame e/o l’attività seminariale, unitamente, nei casi previsti, all’approvazione scritta della Direzione Didattica d’Ateneo, entro i 30 giorni successivi allo svolgimento dell’attività; in mancanza di presentazione della richiesta entro detto termine, decade il diritto al rimborso.
  4. Nella richiesta di cui al comma precedente devono essere allegati copia dei titoli di viaggio. Per l’uso di auto propria, preventivamente autorizzato dalla Direzione Didattica d’Ateneo, viene riconosciuto un importo pari all’utilizzo per la medesima tratta di trasporto ferroviario. Nella richiesta di rimborso devono essere presenti i talloncini rilasciati dal casello o la stampa del Telepass, che giustifica il percorso effettuato.
  5. Nessun rimborso verrà riconosciuto in assenza della presentazione dei titoli di viaggio e/o dello scontrino del pedaggio autostradale o di un’autorizzazione preventiva da parte della Direzione Didattica d’Ateneo.
  6. Per tutte le attività connesse allo svolgimento degli esami di profitto in modalità telematica non verrà riconosciuto nessun rimborso.

Art. 7 – Gettone di presenza 

  1. Per l’attività effettivamente svolta, il cultore può richiedere un gettone di presenza per ciascun giorno di effettivo svolgimento dell’attività come di seguito riportato:

    1. Per attività relative allo svolgimento di esercitazioni in LABORATORIO e/o ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATIVE con eventuale svolgimento degli esami di profitto come membri valutatori o non valutatori e con funzioni di segretario verbalizzante in modalità telematica e/o presso strutture dell’Università e/o altre strutture esterne con la stessa convenzionate, l’importo del gettone è pari a 100 euro;
    2. Per attività connesse allo svolgimento degli esami di profitto in presenza come membro valutatore l’importo del gettone è pari a 100 euro;
    3. Per attività connesse allo svolgimento degli esami di profitto orali in modalità telematica come membro valutatore di almeno 4 candidati esaminati l’importo del gettone è pari a 50 euro;
    4. Per attività connesse allo svolgimento degli esami di profitto in presenza o in modalità telematica come membro non valutatore e con funzioni di segretario verbalizzante l’importo del gettone è pari a 50 euro per attività didattiche che impegnano mezza giornata;
    5. Per attività connesse allo svolgimento, nell’arco della stessa giornata, degli esami di profitto in presenza e in modalità telematica come membro non valutatore e con funzioni di segretario verbalizzante l’importo del gettone è pari a 80 euro;
    6. Per attività connesse allo svolgimento degli esami di profitto in presenza come membro non valutatore e con funzioni di segretario verbalizzante l’importo del gettone è pari a 80 euro per attività didattiche che impegnano l’intera giornata;
    7. per attività seminariali, di esercitazione e/o attività connesse allo svolgimento degli esami di profitto come membri valutatori e con funzioni di segretario verbalizzante per MASTER e/o CORSI di PERFEZIONAMENTO e/o CORSI PROFESSIONALI del Mondo Scuola, l’importo del gettone è pari a 80 euro per attività didattiche che impegnano l’intera giornata;
    8. per attività seminariali, di esercitazione e/o attività connesse allo svolgimento degli esami di profitto come membri valutatori e con funzioni di segretario verbalizzante per MASTER e/o CORSI di PERFEZIONAMENTO e/o CORSI PROFESSIONALI del Mondo Scuola, l’importo del gettone è pari a 40 euro per attività didattiche che impegnano mezza giornata.

  2. La richiesta del gettone deve essere presentata a cura del Cultore presso gli uffici della sede dove si è svolto l’esame e/o l’attività seminariale, salvo diverse disposizioni da parte della Direzione Didattica d’Ateneo dovute a situazioni emergenziali entro i 30 giorni successivi dallo svolgimento dell’attività.
  3. La mancata presentazione della richiesta entro detto termine attesta la volontà del Cultore a non richiedere alcun gettone.
  4. L’importo del gettone, descritto nel precedente comma primo, è al lordo delle ritenute previste e verrà erogato nel rispetto delle modalità, formalità e limiti della normativa vigente.
  5. Il gettone è giornaliero non è cumulabile con eventuali altri gettoni per attività didattiche svolte nella stessa giornata.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali 

  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione e si applica anche ai cultori già nominati, ai sensi della precedente disciplina.

Scarica Regolamento Cultori versione PDF