Codice etico
Art. 1 Finalità
Il Codice Etico (di seguito “Codice”), ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 240/2010, ha lo scopo di determinare i valori fondamentali dell’Ateneo e della Comunità Universitaria, di promuovere il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, di definire le regole di condotta nell'ambito della comunità.
Art. 2 Destinatari del Codice
Sono tenuti al rispetto del Codice sia l’Ateneo come Istituzione che l’intera Comunità Universitaria costituita dal personale docente e non docente e, più in generale, da tutti coloro che, a vario titolo, operano nell’ambito delle strutture dell’Ateneo, ivi compresi gli studenti immatricolati.
Art. 3 Valori fondamentali
Costituiscono valori fondamentali dell’Università eCampus:
l’uguaglianza
il rispetto dell’individuo
la trasparenza e l’imparzialità
la libertà di insegnamento e di ricerca
la valorizzazione del merito
il buon nome e la reputazione dell’Ateneo
Art.4 Uguaglianza
L’intera Comunità Universitaria impronta la propria attività accademica e non accademica nel più assoluto rispetto del principio dell’uguaglianza.
In particolare l’Ateneo in tutte le sue componenti è chiamato a vigilare affinché non vi siano discriminazioni (o comunque differenziazioni di trattamento) in base all’etnia, alla lingua, al sesso ed agli orientamenti sessuali, al credo religioso, alle opinioni politiche ed alle condizioni sociali.
Non costituiscono discriminazioni le azioni riequilibratici poste in essere dall’Ateneo che, nel limite del possibile, tendano a rimuovere o attenuare gli ostacoli che di fatto impediscono la piena partecipazione alla vita accademica.
Inoltre, non costituiscono discriminazioni le azioni tese a valorizzare il merito individuale.
Art. 5 Rispetto per l’individuo
Tutte le azioni ricollegabili allo svolgimento dei propri compiti accademici, amministrativi e funzionali, o comunque svolte all’interno dei locali dell’Ateneo, devono rispettare l’individuo in quanto tale ed i relativi diritti inviolabili.
L’Ateneo ripudia qualsiasi tipo di molestia, in quanto lesiva della dignità umana.
Art. 6 Trasparenza ed imparzialità
Il personale docente e non docente è tenuto ad astenersi da comportamenti che possano dar luogo a conflitti di interesse.
Vi è un conflitto di interesse allorché venga perseguito un vantaggio privato (non necessariamente di natura economica) per sé stesso, parenti o conoscenti, che contrasti, anche solo potenzialmente, con i legittimi interessi dell’Ateneo.
Si configura senz’altro la fattispecie del conflitto di interesse allorché:
si utilizzi il proprio ruolo per favorire illegittimamente, direttamente o indirettamente, i propri parenti, affini e conviventi nonché enti o persone giuridiche di cui si abbia il controllo o un significativo interesse economico nei rapporti di lavoro o comunque economici con l’Ateneo;
si utilizzi il proprio ruolo o comunque si spenda il nome dell’Ateneo per favorire illegittimamente i medesimi soggetti enumerati al punto precedente nei rapporti di lavoro (o comunque economici) con altre istituzioni (accademiche e non) o anche solo con privati;
sollecitare, incoraggiare, accettare doni o comunque benefici che, anche solo potenzialmente, possano influenzare la serenità di giudizio nella propria attività professionale;
utilizzare le risorse dell’Ateneo a fini di utilità privata, al di fuori dei casi ufficialmente previsti e consentiti dall’Ateneo medesimo;
intrattenere rapporti di lavoro comunque configurati con altri soggetti privati o istituzioni i cui interessi confliggano con quelli dell’Ateneo.
Art. 7 Libertà di insegnamento e di ricerca
Il riconoscimento della libertà di insegnamento e di ricerca non costituisce solo un mero adempimento dei principi descritti agli artt. 9 e 33 della Costituzione, ma anche una essenziale ed indeclinabile modalità di svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ateneo.
Tali libertà, ed in specie quella di insegnamento, trovano come unici elementi cui confrontarsi e bilanciarsi, le altrettanto necessarie ed indeclinabili esigenze di seguito specificate:
la programmazione didattica d’Ateneo
le modalità di erogazione telematica dei contenuti didattici indicate dall’Ateneo
le indicazioni ministeriali relative allo specifico settore disciplinare
Non costituiscono limite alla libertà di insegnamento gli obblighi inerenti il corretto adempimento delle proprie attività didattiche e di assistenza agli studenti, con le modalità e le regole stabilite dall’Ateneo.
La ricerca deve essere svolta nel pieno rispetto della proprietà intellettuale altrui; l’Ateneo condanna la frode ed il plagio e, più in generale, vigila affinché venga assicurato il pieno rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 8 Valorizzazione del merito
L’Ateneo in tutte le sue componenti si adopera per valorizzare il merito sia del proprio personale, didattico e non didattico, che dei propri immatricolati.
Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti improntati al rispetto ed alla cooperazione nei rapporti accademici, sia nei confronti del corpo docente che degli altri studenti.
Art. 9 Reputazione
L’intera Comunità Universitaria è chiamata a rispettare e tutelare la reputazione dell’Ateneo attraverso un comportamento consono ed ispirato ai principi di correttezza, equità e legalità.
Salvo espressa autorizzazione, a nessuno è consentito utilizzare il marchio o il logo dell’Ateneo.
Art. 10 Uso delle risorse, servizi, spazi e dotazioni dell’Ateneo
L’intera Comunità Universitaria deve utilizzare i beni, le risorse, le attrezzature e gli spazi messi a disposizione dall’Ateneo solo per i fini istituzionalmente previsti e comunque adottando l’ordinaria diligenza.
Art. 11 Riservatezza
L’intera Comunità Universitaria è tenuta a rispettare la riservatezza delle informazioni comunque acquisite, anche occasionalmente, e, più in generale, a rispettare la normativa vigente in tema di privacy.
Art. 12 Conoscenza del Codice Etico
L’Ateneo assume tra i suoi compiti istituzionali anche quello di garantire la massima diffusione della conoscenza del presente Codice.
Art. 13 Accertamento delle violazioni del Codice Etico
E’ compito dell’intera Comunità Universitaria segnalare al Rettore in maniera non anonima le violazioni del presente Codice.
Il Rettore, ricevuta l’informativa, attiva la procedura di cui all’art. 27 dello Statuto.
Art. 14 Sanzioni
Esse consistono in:
a) richiamo formale a firma del Rettore;
b) sospensione dalla carica accademica o funzione organizzativa fino a un massimo di un anno;
c) decadenza dalla carica accademica o funzione organizzativa
La deliberazione del Senato Accademico viene in ogni caso trasmessa all'interessato e al Nucleo di Valutazione.
Nel definire la sanzione il Senato Accademico deve perseguire i canoni di gradualità ed adeguatezza, considerando la gravità della violazione e l’eventuale reiterazione.
Art. 15 Entrata in vigore
Il presente Codice Etico, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Una copia del Codice sarà inoltre consegnata a ogni docente e dipendente al momento della presa di servizio.
Art. 16 Disposizioni transitorie
Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina di cui all’art. 27 dello Statuto, il Rettore, ricevuta l’informativa di cui al primo periodo dell’art. 12, nomina una Commissione al fine di svolgere un’attività istruttoria sul caso in esame.
Il Rettore, valutati gli esiti dell’istruttoria di cui sopra, decide se archiviare il procedimento o proseguire l’iter, comunicando all’interessato gli estremi delle disposizioni del Codice di cui si postula la violazione, gli esiti dell’istruttoria ed assegnando un termine non inferiore ai 15 giorni per presentare proprie considerazioni scritte o per chiedere di essere sentito.
Acquisite dette considerazioni scritte e/o ascoltato l’interessato o ancora trascorso inutilmente il termine assegnato al medesimo, il Rettore trasmette gli atti al Senato Accademico unitamente ad una relazione circa l’accaduto, fornendo ogni ulteriore elemento ritenuto utile.
Il Senato Accademico decide entro 30 giorni se archiviare il procedimento o irrogare una delle sanzioni previste dall’articolo successivo promuovendo, se ne ricorrono gli estremi, l’azione penale.