STUDENTI

Stage και πρακτική

Un tirocinio  coinvolge tre soggetti: il tirocinante, il soggetto promotore (l'Università eCampus) e quello ospitante, ovvero l'azienda o l'ente. Nel percorso formativo entrano anche il tutor universitario, ovvero un docente dell'Ateneo, e il tutor aziendale (non necessariamente coincidente con il rappresentante legale), che guidano e seguono il tirocinante nello svolgimento del compito previsto.

Per essere ammesso al tirocinio curriculare o extracurriculare è obbligatorio il superamento del CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (come da D. Lgs 81/08). Tutti gli studenti ecampus possono frequentare gratuitamente il corso online collegandosi al sito: https://sicurezzaonline8108.it

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri.

L’Università, in qualità di soggetto promotore, provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Esistono diverse tipologie di tirocini:

CURRICULARI (rivolti a STUDENTI iscritti ad un percorso universitario, anche Master). Servono ad affinare il processo di apprendimento attraverso l’alternanza scuola/lavoro. Questa tipologia di attività inizia e si conclude entro la data di conseguimento del titolo di studio, non prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Ente Ospitante di fornire rimborso spese al tirocinante. La durata massima è di 12 MESI per CdS, non esiste una durata minima. Di solito la durata  viene calcolata sulla base dei CFU previsti dal piano di studi;  

EXTRACURRICULARI (per i LAUREATI che hanno concluso un percorso universitario, anche Master entro 12 mesi dal conseguimento del titolo).  Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Questa tipologia di tirocinio non può avere durata superiore ai 6 MESI per aziende /ente e la durata minima è di due mesi. Prevede l’obbligo da parte dell’Ente Ospitante di fornire rimborso spese come da normativa di riferimento e l’obbligo da parte dell’Ente Ospitante di comunicare avvio/proroga/sospensione/interruzione del tirocinio al Centro per l’Impiego di competenza territoriale. La normativa di riferimento è quella della Regione presso la quale si svolge il tirocinio, sebbene le Linee Guida nazionali forniscano una cornice normativa di riferimento.

PROFESSIONALIZZANTI definiamo tirocini professionalizzanti l’esperienza formativa prevista per l’accesso alle professioni ordinistiche. La durata dipende dalle indicazioni dall'Ordine di riferimento.


Normativa di riferimento
* Art. 18 Legge del 24 giugno del 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione)
* Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento)
* Circolare Ministero Lavoro del 15 luglio 1998, n. 92 (Occupazione – misure straordinarie – tirocini formativi e di orientamento – stages – precisazioni del ministero)
* Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
* Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi dal 34 al 36, della legge 28/06/2012, n.92. Conferenza del 25 maggio 2017.